Art.1
SOCI
Considerata l’eterogeneità di percorsi formativi e professionali che contraddistingue la categoria del regista, possono divenire soci ordinari di RAC:
1. Tutti i soggetti dotati della capacità di agire, che condividano gli scopi dell’associazione e che abbiano firmato almeno tre regie. Le regie dovranno essere di spettacoli che siano stati prodotti in Centri di Produzione, Teatri di Rilevante Interesse Culturale (TRIC), o Teatri Nazionali, oppure le cui repliche siano state ospitate nelle medesime tipologie di teatri.
2. Possono divenire soci ordinari di RAC tutti i soggetti dotati della capacità di agire, che condividano gli scopi dell’associazione e che possano vantare percorsi di regia eterodossi di evidente valore artistico e professionale. Rientrano nel concetto di “eterodossi” tutti quei percorsi professionali che possano identificare il soggetto richiedente come un regista professionista. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono considerati eterodossi i seguenti percorsi: registi che operano in strutture private riconosciute sul territorio, registi indipendenti, registi che operano in realtà di rilevanza sociale, registi che operano attraverso bandi pubblici, registi di musical.
Art. 2
Possono divenire soci ordinari di RAC i soggetti dotati di capacità di agire, che condividano gli scopi dell’associazione e che abbiano firmato almeno una regia di spettacoli con le medesime caratteristiche di cui all’art. 1 , oppure 3 assistenze documentate, oppure un’assistenza e il diploma di una delle principali scuole di regia o di recitazione sul territorio nazionale. Per tali soci è prevista un’apposita sezione di RAC, denominata “LAB”. I soci facenti parti di “LAB” non possono essere eletti nel CD.
Art. 3
Possono divenire soci ordinari di RAC i soggetti dotati di capacità di agire, che condividano gli scopi dell’associazione, in possesso di specifiche professionalità in particolari settori scientifici; giuridici; amministrativi; tecnici, che possano costituire concreto supporto alle iniziative intraprese da RAC per realizzare gli scopi statutari.
Art. 4
L’aspirante socio, in possesso dei requisiti previsti agli artt. 1; 2 e 3 deve presentare domanda di ammissione, anche attraverso posta elettronica, al Presidente, il quale comunicherà l’accoglimento, con riserva, o il rigetto della domanda entro 30 gg. L’aspirante socio al quale sia stata rigettata la domanda di ammissione, può presentare nuova domanda di ammissione.
Art. 5
Il Presidente, entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda di ammissione, è tenuto a convocare il CD che deve deliberare sulla richiesta dell’aspirante socio. In caso di accoglimento della domanda, questa si intende accolta con riserva, fino alla ratifica della delibera del CD da parte dell’Assemblea, che avverrà alla prima riunione utile di quest’ultima. Per l’ammissione definitiva dei soci di cui all’art. 1, punto 2 e art. 3 è necessario il parere vincolante dei soci fondatori, adottato a maggioranza assoluta.
Art. 6
I soci hanno il dovere di versare le quote associative, a norma dell’art. 8 dello statuto.
La quota d’iscrizione a RAC è determinata dal presente regolamento in € 100 (cento) per i soci fondatori e in € 50 (cinquanta) per i soci ordinari. La quota relativa ai soci fondatori è stata versata all’atto della costituzione di RAC. La quota relativa ai soci ordinari deve essere versata all’atto della comunicazione, all’aspirante socio, dell’avvenuta ammissione in RAC da parte del Presidente. La quota associativa annuale è determinata dal presente regolamento in € 50 (cinquanta) e deve essere versata entro il mese di febbraio di ogni anno. Il CD può ritenere validamente versata, ai fini di quanto previsto dall’art. 8 dello Statuto, la quota associativa annua corrisposta successivamente al mese di febbraio.
I soci ordinari che non abbiano compiuto il 29o anno di età all’atto dell’ammissione in RAC sono esentati dal versamento della quota di iscrizione.
Art. 7
CARICHE SOCIALI ED AMMINISTRATIVE
A norma dello Statuto, i membri del CD sono eletti dall’assemblea.
Il CD può nominare un suo membro delegato a sovrintendere al servizio di tesoreria e contabilità. I membri eletti del CD espletano la propria funzione a titolo gratuito.
Art. 8
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Associazione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all’Associazione e viene gestito dal Tesoriere. Tutti gli atti derivanti da rapporti con gli Istituti di credito necessitano della firma congiunta del tesoriere e del Presidente.