Statuto

Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE


CAPO I


Art.1Denominazione
R.A.C. (regist* a confronto) è un’associazione di categoria professionale,
senza scopo di lucro e senza fini commerciali che persegue gli scopi
previsti dall’art.2 della legge 14 gennaio 2013 n.4. Nei confronti dei terzi
l’associazione può essere individuata anche con l’acronimo R.A.C. .

Art. 2Sede e Durata
R.A.C. ha sede legale Nazionale in Roma, Viale Beata Vergine del
Carmelo 137/scala C interno 7, 00144. L’Associazione ha durata
indeterminata.

Art.3 Disciplina
R.A.C. è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti, che
approvati secondo le modalità del presente Statuto, saranno vincolanti
per i soci iscritti.

Art. 4Scopi
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo principale la
tutela, la promozione e la valorizzazione delle competenze professionali
degli associati.
Rientrano tra le attività dell’Associazione, a titolo esemplificativo:

  • Dibattiti
  • Laboratori
  • Corsi di formazione
  • Eventi e manifestazioni culturali
  • Partecipazione a bandi
  • Realizzazione di manifestazioni artistiche e di artivismo
  • Studio, ricerca e pubblicazione di documenti

Art. 5Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal contributo dei soci, dai
beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione, dagli avanzi di
gestione e dai fondi di riserva. L’Associazione realizza i propri scopi
attraverso i seguenti mezzi:

  • quote associative
  • eredità, legati e liberalità dirette o indirette
  • contributi e sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche e
    soggetti pubblici
  • eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività associative
    o di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria
    rispetto allo scopo associativo
  • eventuali avanzi di gestione, come risultanti dai bilanci annuali
  • entrate derivanti da iniziative promozionali di auto-finanziamento
  • ogni altro genere di incremento patrimoniale consentito dalla
    legge.


CAPO II

Art. 6Soci
Possono divenire soci tutti i soggetti dotati della capacità di agire che
condividono gli scopi dell’Associazione, in possesso dei requisiti
professionali previsti dall’apposito regolamento del Consiglio Direttivo.
Gli iscritti all’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Soci fondatori
  2. Soci ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto ed ottenuto l’iscrizione
all’Associazione anche solo al mero fine di sostenerne l’attività.

Art. 7Diritti ed obblighi
I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto
di partecipare alle attività organizzate su base nazionale e/o territoriale,
di prendere parte, con diritto di voto, all’Assemblea, di godere delle
agevolazioni per essi previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle
deliberazioni degli organi associativi.
I soci sono tenuti al rispetto del presente statuto, dei regolamenti
dell’Associazione e delle norme di legge, ed in particolare, al pagamento
della iniziale quota associativa e della quota annuale, nell’importo
stabilito con apposito regolamento del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Perdita status
La qualifica di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.
L’associato può recedere dall’Associazione con comunicazione effettuata
per iscritto al Presidente la recessione ha effetto allo scadere dell’anno
in corso.
Il Consiglio Direttivo, può escludere dall’Associazione i soci che abbiano
violato le norme del presente statuto o dei regolamenti emanati dal
Consiglio Direttivo e, che non siano in regola con il pagamento della
quota associativa, che non si siano attenuti alle deliberazioni degli
organi associativi, o che abbiano svolto attività in contrasto con quella
associativa, attivando la procedura di cui all’art. 13. La decisione di
esclusione deve essere comunicata al destinatario a mezzo
raccomandata a.r. o p.e.c.
Per l’esclusione dei soci fondatori si applica la procedura di cui all’art.
14.
In caso di fuoriuscita dall’associazione per qualsivoglia ragione,
l’associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né può
ripetere quote e contributi versati nel periodo in cui era socio.

CAPO III

Art. 9Organi
Sono organi dell’associazione:

  • l’ASSEMBLEA
  • il CONSIGLIO DIRETTIVO
  • il PRESIDENTE

    Art. 10L’Assemblea
    L’Assemblea è composta dai soci fondatori e soci ordinari ed è
    presieduta dal Presidente dell’Associazione.
    Viene convocata dal Presidente dell’Associazione mediante
    comunicazione con avvenuta prova di consegna, anche a mezzo posta
    elettronica, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data fissata
    per la prima convocazione e si riunisce:
  • almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio;
  • su richiesta di almeno un quinto dei membri dei soci con diritto di
    voto.
    L’Assemblea delibera sulle materie ad essa assegnate dal presente
    statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo ed in
    particolare:
  • approva il bilancio annuale;
  • modifica lo statuto, previo parere vincolante dei soci fondatori,
    adottato a maggioranza assoluta;
  • elegge i membri del Consiglio Direttivo;
  • fornisce le linee guida per l’attuazione degli scopi associativi;
  • adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
  • ratifica i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, previo parere
    vincolante dei soci fondatori, adottato a maggioranza assoluta;
  • scioglie anticipatamente l’associazione o ne proroga la durata;
  • stabilisce rimborsi ed eventuali compensi per i rappresentanti degli
    organi sociali.
    L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con
    l’intervento, del 60%, più uno, dei soci ed in seconda convocazione con
    l’intervento del 30% più uno dei soci. E’ ammessa la partecipazione per
    delega. Ogni socio non potrà essere il delegato di più di due soci. Essa
    delibera a maggioranza semplice, salvo che per le decisioni riguardanti
    la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione, per le quali
    è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei 3/4 dei soci con diritto di
    voto.
    Non possono votare in Assemblea i soci che non siano in regola con il
    pagamento della quota associativa.
    Le decisioni legittimamente assunte dall’Assemblea vincolano anche i
    soci assenti o dissenzienti.

    Art. 11Consiglio Direttivo
    Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da 5 membri, e nomina al suo
    interno a maggioranza assoluta il Presidente dell’Associazione.
    Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, e dura in carica due anni. I
    membri del CD possono essere rieletti.
    Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci con diritto di voto.
    Il Consiglio si riunisce, previa convocazione del Presidente, anche con
    l’ausilio di mezzi telematici, una volta al mese ed ogni qualvolta uno dei
    membri ne faccia richiesta al Presidente.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della
    maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei
    presenti.
    Il Consiglio Direttivo:
  • dirige e pianifica l’attività dell’Associazione sul piano nazionale e
    locale, svolgendo attività di coordinamento, impulso e controllo ed
    all’uopo emana i necessari regolamenti ed assume le relative delibere;
  • predispone i progetti di bilancio da sottoporre all’approvazione
    dell’assemblea nazionale;
  • presenta all’assemblea proposte di modifica dello Statuto;
  • fornisce i pareri di cui all’art. 8;
  • svolge le attività di cui agli artt. 13 e 14.

    Art. 12Presidente
    Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale
    dell’Associazione, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le
    Assemblee Nazionali, presiede e dirige le sedute delle medesime; cura
    l’esecuzione delle deliberazioni adottate, dirige e sottoscrive la
    corrispondenza ufficiale; adotta le misure urgenti ed indifferibili per
    salvaguardare gli interessi ed i beni dell’Associazione, informandone
    immediatamente il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
    Il Presidente resta in carica per 2 anni, e può essere rieletto.
    Il Presidente, oltre ai poteri di ordinaria amministrazione, detiene anche
    i poteri di straordinaria amministrazione
    In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Assemblea, ne fa le
    veci il Vice Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo secondo
    la maggioranza espressa dagli stessi.

    CAPO IV

    Art. 13Esclusione
    I soci possono essere esclusi per gravi motivi ed in particolare in caso di
    violazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari,
    nonché per qualsivoglia comportamento che sia in contrasto con i
    principi dell’Associazione.
    Il Consiglio Direttivo, d’ufficio o a seguito di denuncia, istituisce una
    Commissione Disciplinare composta da tre membri, la quale dà
    immediata comunicazione al socio interessato dal procedimento.
    Della Commissione disciplinare fa parte d’ufficio il Presidente
    dell’Associazione, gli altri due membri sono scelti tra i Soci.
    L’incolpato ha facoltà di presentare memorie difensive nel termine di
    trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e può
    altresì chiedere di essere sentito di persona.
    La commissione disciplinare ha facoltà di convocare per un’audizione il
    socio che non ne abbia già fatto richiesta. L’istruttoria deve concludersi
    entro 30 gg., decorrenti dalla presentazione delle memorie difensive
    dell’incolpato.
    La commissione disciplinare al termine del procedimento, ove ravvisi
    taluna delle violazioni di cui sopra, può procedere all’applicazione di
    una delle seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione, sospensione,
    espulsione.
    Avverso il provvedimento che irroga la sanzione l’incolpato può produrre
    ricorso scritto al CD, il quale si riunisce, con l’esclusione del Presidente,
    entro 10 gg. dal ricevimento del ricorso e adotta, a maggioranza
    assoluta dei suoi membri, un provvedimento di conferma, modifica o
    revoca della sanzione irrogata. Le riunioni del CD di cui al presente
    articolo vengono presiedute dal Vice Presidente.

    Art. 14Esclusione dei soci fondatori
    Il socio fondatore che si renda responsabile di gravi comportamenti,
    incompatibili e/o contrari con lo spirito e le finalità dell’Associazione,
    può essere sottoposto al procedimento disciplinare come di seguito
    regolato: su richiesta di un socio fondatore si riunisce il CD, il quale,
    ascoltato il socio che ha fatto richiesta di riunione, decide se procedere
    all’incolpazione del socio fondatore. Con raccomandata a.r. vengono
    contestati, a quest’ultimo, gli addebiti e viene fissata l’audizione
    obbligatoria dell’incolpato. L’incolpato entro 5 gg. dalla comunicazione
    degli addebiti, può presentare memorie difensive. Nei successivi 10 gg.
    deve avvenire l’audizione dell’incolpato. Al termine dell’istruttoria il CD
    adotta, entro 10 gg., un provvedimento, a maggioranza dei 2/3 dei suoi
    membri, di archiviazione o espulsione nei confronti socio fondatore.
    Il provvedimento non è appellabile.

    Art. 15 Rinvio
    Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti ad esso
    collegati, l’Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice
    Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.